Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 223 undevicies
In vigore dal 1 gen 2004
decies.
Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-223-undevicies