Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 undevicies

In vigore dal 1 gen 2004
decies. Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
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