Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 quaterdecies

In vigore dal 1 gen 2004
Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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