Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 decies

In vigore dal 1 gen 2004
Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-223-decies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo