Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 223 sexies
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-223-sexies