Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 ter

In vigore dal 1 gen 2004
Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.
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