Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 decies

In vigore dal 1 gen 2004
Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall' del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice. Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.
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