Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 octies

In vigore dal 1 gen 2004
Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
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