Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 novies

In vigore dal 1 gen 2004
I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
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