Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 111 terdecies
In vigore dal 29 feb 2004
La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-111-terdecies