Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 terdecies

In vigore dal 29 feb 2004
La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.
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