Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 49 bis

In vigore dal 19 mar 2004
Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice; 2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-49-bis

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