Capo V

Art. 68

In vigore dal 20 apr 2006
Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di L. 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento. La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-68

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Art. 68 Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo