Capo V
Art. 68
In vigore dal 20 apr 2006
Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di L. 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento.
La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-68