Capo V

Art. 70

In vigore dal 20 apr 2006
L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta: - dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco; - da un ispettore superiore dei vigili del fuoco; - da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi; - dal capo del personale dei servizi antincendi. Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Delle concessioni verrà presa nota in matricola.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-70

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Art. 70 Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo