Capo V
Art. 70
In vigore dal 20 apr 2006
L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta:
- dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco;
- da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;
- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;
- dal capo del personale dei servizi antincendi.
Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Delle concessioni verrà presa nota in matricola.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-70