Capo V
Art. 64
In vigore dal 20 apr 2006
È istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.
Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di L. 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.
La spesa sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-64