Capo V
Art. 63
In vigore dal 20 apr 2006
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura:
per la medaglia d'oro L. 500 annuali;
per la medaglia d'argento L. 200 annuali;
per la medaglia di bronzo L. 100 annuali.
Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre.
La spesa occorrente sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.
I pagamenti vengono registrati in apposito libretto, secondo il modello fornito dal Ministero, che sarà custodito dal Comando del Corpo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera e)) che e' abrogato il presente provvedimento, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;699#art-63