Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo V
Art. 97
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.
In vigore dal 19 dic 2012
(Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo).
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-97