Art. 97 · Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo V

Art. 97

168 / 301

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.

In vigore dal 19 dic 2012
(Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-97