Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo V
Art. 92
Avviso ai creditori ed agli altri interessati.
In vigore dal 19 dic 2012
Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all', secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall', terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-92