Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo V
Art. 94
Effetti della domanda.
In vigore dal 17 lug 2006
La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-94