Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. III
Art. 30
Qualità di pubblico ufficiale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-30