Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 30

Qualità di pubblico ufficiale.

In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Qualità di pubblico ufficiale. (Art. 30 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo