Art. 30 · Qualità di pubblico ufficiale.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 30

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Qualità di pubblico ufficiale.

In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-30