Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 29

Accettazione del curatore.

In vigore dal 17 lug 2006
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-29

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Accettazione del curatore. (Art. 29 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo