Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 24
Competenza del tribunale fallimentare.
In vigore dal 1 gen 2008
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-24