Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo II

Art. 20

Abrogato

Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.

In vigore dal 1 gen 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-20

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Morte del fallito durante il giudizio di opposizione. (Art. 20 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo