Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo II
Art. 20
AbrogatoMorte del fallito durante il giudizio di opposizione.
In vigore dal 1 gen 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-20