Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 126

Concordato nel caso di numerosi creditori.

In vigore dal 17 lug 2006
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-126

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Concordato nel caso di numerosi creditori. (Art. 126 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo