Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo VIII
Art. 122
Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
In vigore dal 17 lug 2006
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-122