Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo VIII

Art. 123

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

In vigore dal 17 lug 2006
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli sono computati dalla data della sentenza di riapertura. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all', posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-123

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Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori. (Art. 123 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo