Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 126
66 / 301Concordato nel caso di numerosi creditori.
In vigore dal 17 lug 2006
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-126