Art. 126 · Concordato nel caso di numerosi creditori.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 126

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Concordato nel caso di numerosi creditori.

In vigore dal 17 lug 2006
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-126