Art. 5

In vigore dal 19 set 1941
«Il conferimento delle ricevitorie vacanti viene deliberato dal Consiglio di amministrazione del lotto nei modi stabiiti dall'art. 76 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall' del presente Regio decreto. «La vacanza non può essere superiore a sei mesi. «Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione approvate dal Ministro ai sensi dell'art. 205 del regolamento, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sono definitive».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;885#art-5

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