Art. 1

In vigore dal 19 set 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno X939-XVII, n. 973; Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al titolo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e ai capi VII e IX del titolo VI del regolamento sul lotto; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'ultimo comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo sull'attività ed operosità dei ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;885#art-1

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