Art. 1
In vigore dal 19 set 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno X939-XVII, n. 973;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al titolo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e ai capi VII e IX del titolo VI del regolamento sul lotto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'ultimo comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:
«Il giudizio complessivo sull'attività ed operosità dei ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;885#art-1