Art. 4

In vigore dal 19 set 1941
L'art. 196 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077, è sostituito come appresso: «La qualifica di ottimo è attribuito soltanto ai ricevitori che, oltre ad aver dato speciali prove di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, hanno incrementato le riscossioni della ricevitoria di cui sono titolari o di quella precedentemente gestita, oppure hanno dato tali prove concrete di possedere al massimo grado i requisiti suddetti, da dare la sicurezza di non essere ad essi imputabile il mancato inremento. «La qualifica di distinto è attribuita ai ricevitori ed aiuto ricevitori che, oltre a possedere i requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnate le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua nella gestione delle ricevitorie. « Si terrà conto per il conferimento di tali qualifiche anche del contributo dato dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori alla scoperta del lotto clandestino, di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, concorsi ed operazioni a premio non autorizzate. «Non può essere qualificato distinto il ricevitore od aiuto ricevitore che sia incorso in una sanzione discipliaare nell'anno a cui si riferisce la nota di qualifica».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;885#art-4

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Art. 4 Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, relativo al lotto pubblico. — Testo vigente | Portale Normativo