Art. 2
In vigore dal 19 set 1941
L'art. 76 del predetto R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI. n. 1933, è sostituito dal seguente:
«Le ricevitorie vacanti sono conferite con decreto Ministeriale a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione per anzianità congiunta al merito secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto o che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del triennio.
«I ricevitori che hanno riportato almeno la qualifica di ottimo negli ultimi due anni e quella di distinto nel terz'ultimo anno avranno diritto ad essere scrutinati a scelta per la promozione alle ricevitorie della classe superiore che non possono conferirsi ai ricevitori della predetta classe od in mancanza alle ricevitorie della propria classe di più elevato reddito.
«Nello scrutinio dovrà tenersi particolare conto dell'entità dell'incremento portato alle riscossioni della ricevitoria.
«Le ricevitorie di I classe vengono conferite ai ricevitori titolari delle ricevitorie di I classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di II classe:
quelle di II classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di II classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di III classe;
quelle di III classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di III classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di IV classe;
quelle di IV classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di IV classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di V classe;
quelle di V classe con aggio da L. 6001 a L. 8000 ai ricevitori titolari di ricevitorie di V classe e le altre per metà agli aiuto ricevitori del Regno e per l'altra metà agli aiuto ricevitori della Provincia, con preferenza a quelli che abbiano tenuto lodevolmente la gestione temporanea di una ricevitoria, o, in caso di pari merito, agli aiuto ricevitori residenti nel Comune ove ha sede la ricevitoria.
«Qualora le ricevitorie di V classe riservate ai ricevitori titolari di ricevitorie di V classe non sia possibile conferirle ad essi verranno conferite agli aiuto ricevitori del Regno; quelle riservate agli aiuto ricevitori della Provincia che on sia possibile conferire ad essi verranno conferite agli aiuto ricevitori del Regno.
«La gestione delle ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella Provincia dove hanno sede le ricevitorie, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;885#art-2