RegolamentoSez. II

Art. 116

In vigore dal 27 nov 1941
La durata di una conversazione sulle linee interurbane è di 3 minuti e costituisce una unità. Ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità consecutive, ammenochè il traffico in determinate ore non consenta un prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare, debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-116

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