Regolamento›Sez. II
Art. 116
In vigore dal 27 nov 1941
La durata di una conversazione sulle linee interurbane è di 3 minuti e costituisce una unità.
Ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità consecutive, ammenochè il traffico in determinate ore non consenta un prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare, debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte.
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