RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 115

In vigore dal 27 nov 1941
Tutti i posti telefonici pubblici debbono essere muniti di targa in metallo, indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al servizio telefonico. Su richiesta ed indicazione dell'esercente il servizio, l'Amministrazione potrà prescrivere l'impianto di targhe nelle vie di accesso agli abitati per indicare la ubicazione del più prossimo posto telefonico pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-115

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