Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 114
In vigore dal 27 nov 1941
L'esercente il servizio deve osservare, nella compilazione e pubblicazione degli elenchi degli abbonati alle reti urbane esistenti nella zona in concessione, le norme prescritte dal Ministero delle comunicazioni.
Parimenti egli ha l'obbligo di pubblicare, su richiesta dell'Amministrazione, le variazioni nella parte alfabetica dell'elenco degli abbonati. L'Amministrazione, nel caso di notevoli ampliamenti o modificazioni di sistema nella rete urbana, potrà richiedere più di un bollettino di variazioni nell'anno.
Tanto l'elenco quanto il bollettino di variazioni devono essere tenuti in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico e devono essere consegnati gratuitamente a tutti gli abbonati, posti pubblici ed uffici di accettazione collegati alle reti urbane cui l'elenco e il bollettino di variazioni si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-114