Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 113
In vigore dal 27 nov 1941
Qualora l'impianto dell'apparecchio dia luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la licenza accordata all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla Amministrazione o dal concessionario.
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