RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 113

In vigore dal 27 nov 1941
Qualora l'impianto dell'apparecchio dia luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la licenza accordata all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla Amministrazione o dal concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-113

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Art. 113 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo