Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 21

In vigore dal 5 nov 1941
. - Gli Ispettori generali e superiori che sono a disposizione del Ministero possono essere incaricati di ispezioni straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio e di speciali missioni, sia in rapporto ai vari compartimenti, come nei riflessi delle diverse circoscrizioni o di singole dogane. Essi attendono normalmente: a) alla compilazione degli ordini da impartire e in generale, di tutte le comunicazioni da fare alle dogane in dipendenza dei risultati delle ispezioni compiute; b) allo studio delle disposizioni di servizio da emanare dall'amministrazione centrale per gli uffici esecutivi; c) allo studio delle risoluzioni di massima da emettere sull'applicazione della tariffa doganale e in materia di classificazione doganale delle merci; d) all'esame delle relazioni periodiche trasmesse alla Amministrazione centrale dagli uffici dipendenti, esprimendo parere sui provvedimenti che in esse si propongono e facendo, se occorra, essi stessi proposte concrete in proposito; e) a quegli altri studi ed a quelle trattazioni particolari che il Direttore generale delle dogane e I. I. intenda loro affidare. Essi possono essere chiamati ad esprimere pareri su provvedimenti relativi al personale delle Dogane e specialmente sulla destinazione dei Capi di dogana e di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo