Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo I
Art. 17
In vigore dal 5 nov 1941
. - Ciascun impiegato è tenuto a curare, nella propria sfera di azione, il regolare sollecito andamento dei servizi conciliando, in quanto sia possibile, le norme che li disciplinano coi bisogni dei traffici e con i riguardi dovuti ai contribuenti.
I funzionari posti a Capo dei servizi sono responsabili, insieme col personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi, avendone il mezzo, non abbiano rilevate o, se rilevate, abbiano omesso di denunciare.
La responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari che ne riscontrano l'operato resta regolata dalle norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-17