Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo I

Art. 18

In vigore dal 5 nov 1941
. - In rispetto alle funzioni da essi esercitate sono sempre esclusi da qualsiasi partecipazione al riparto delle somme riscosse per multe e ammende o provenienti dalla vendita delle cose confiscate gli Ispettori Generali e Compartimentali, nonché gli Ispettori Superiori e i Direttori Superiori. Sono ugualmente esclusi dal riparto delle dette somme, riguardanti contesti da essi definiti, i Direttori e gli altri Capi di dogana eccetto che, data la organizzazione dei servizi e per le condizioni di tempo e di luogo, non rivestano necessariamente, oltre la carica di Capo di Dogana, anche la qualità di scopritore. In quest'ultimo caso ogni determinazione emessa sarà, peraltro, comunicata al Capo della Circoscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-18

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Art. 18 Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo