Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo I

Art. 16

In vigore dal 5 nov 1941
. - Il Capo della dogana assegna il personale dipendente ai vari servizi tenendo conto del gruppo e del grado e delle attitudini dei singoli impiegati, procurando, fin dove sia possibile, che ogni funzionario, in rapporto al suo grado ed al suo gruppo, acquisti completa conoscenza dei servizi locali. Dovranno essere segnalati al Ministero i funzionari incaricati delle mansioni di Cassiere o di Magazziniere. Nei casi di mancanza di personale del grado proprio a determinati servizi o per altre occorrenze straordinarie gli impiegati possono, con disposizione del Capo della dogana, essere temporaneamente applicati a servizi diversi da quelli propri del loro grado o gruppo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-16

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Art. 16 Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo