Art. 8
In vigore dal 15 lug 1998
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
Visto, Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 95. - MANCINI
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;370#art-8