Art. 3

In vigore dal 15 lug 1998
Il Consiglio di amministrazione chiamato a, pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro, e in caso di assenza o di impedimento, dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato di grado o più anziano. Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico di grado non inferiore ai quinto ed il capo del personale. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale o quando questi funzioni da presidente, il direttore generale medesimo sarà, sostituito da un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al quinto, ed il capo del personale da un funzionario amministrativo di grado non inferiore al sesto. I due funzionari amministrativo e tecnico di grado non inferiore al quinto, saranno sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da funzionari di pari grado dei ruoli rispettivi. Un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'ottavo, esereciterà le funzioni di segretario

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;370#art-3

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