Art. 7

In vigore dal 15 lug 1998
In relazione al reclutamento del personale occorrente a coprire i posti previsti dalle nuove tabelle organiche di cui al presente decreto, il personale delle Ferrovie dello Stato, collocato fuori ruolo e distaccato a prestare servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dovrà rientrare nel proprio ruolo a riprendere servizio nell'Amministrazione di appartenenza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;370#art-7

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