Art. 4
In vigore dal 15 lug 1998
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni ai gradi superiori all'ottavo del ruolo di gruppo A è ridotta alla metà.
La disposizione di cui al precedente comma non può applicarsi più di una volta a favore dello stesso funzionario.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera c)) che ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14, e' abrogato il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 370.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-05;370#art-4