Art. 1
In vigore dal 21 mag 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, à termini dell' della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-rd-1