Art. 3

In vigore dal 21 mag 1941
La pubblicazione dei predetti codici si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) MUSSOLINI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1941-XIX Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-rd-3

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