Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I

Art. 5 bis

Piante organiche della magistratura ordinaria

In vigore dal 8 ago 2026
(Piante organiche della magistratura ordinaria).. Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-5-bis

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