Ordinamento giudiziario›Titolo SETTIMO
Art. 225
AbrogatoCollocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le Corti di appello a disposizione
In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-225