Ordinamento giudiziarioTitolo SETTIMO

Art. 222

Abrogato

Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio

In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-222

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Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio (Art. 222 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo