Ordinamento giudiziarioTitolo SETTIMO

Art. 226

Abrogato

Effetti del collocamento a disposizione

In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-226

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Effetti del collocamento a disposizione (Art. 226 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo