Ordinamento giudiziarioTitolo SETTIMO

Art. 218

Abrogato

Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-218

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici (Art. 218 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo